PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Minori).

      1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

      «2. Lo straniero nato o entrato in Italia entro il quinto anno di età, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data».

      2. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono aggiunti i seguenti:

      «2-bis. Il minore figlio di genitori stranieri acquista la cittadinanza italiana su istanza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale, secondo l'ordinamento del Paese di origine, se fornisce prova della frequenza di un ciclo scolastico obbligatorio, unitamente alla conoscenza adeguata della lingua e della cultura italiane.
      2-ter. Entro un anno dal compimento della maggiore età l'interessato deve rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana».

Art. 2.
(Matrimonio).

      1. L'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

      «Art. 5 - 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risiede legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica, ovvero

 

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dopo sei anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale».

Art. 3.
(Condizioni per l'acquisto
della cittadinanza).

      1. L'articolo 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

      «Art. 6 - 1. Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi degli articoli 5 e 9, comma 1, lettera f);

          a) la condanna definitiva per qualsiasi delitto previsto dal codice penale;

          b) la sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.

      2. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.
      3. La procedura per l'acquisto della cittadinanza è sospesa in caso di rinvio a giudizio del soggetto interessato, ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale.
      4. La procedura di cui al comma 3 riprende dalla comunicazione della sentenza definitiva di assoluzione, ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale».

Art. 4.
(Norme procedurali).

      1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

      «1. Ai sensi degli articoli 4, comma 2-bis, e 5, la cittadinanza si acquista con decreto del Ministro dell'interno, a istanza dell'interessato, presentata al prefetto competente per territorio o alla competente autorità consolare».

 

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      2. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto il seguente:

      «2-bis. L'istanza di cui al comma 1, limitatamente alle domande presentate ai sensi dell'articolo 5, è proposta previa verifica della reale integrazione linguistica, culturale e sociale, nonché della conoscenza dell'ordinamento italiano mediante attestato di superamento del corso di cui al periodo successivo. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno e sentito il Ministro della pubblica istruzione, sono definiti i termini e le modalità per la presentazione delle istanze di cui al comma 2-bis del presente articolo, nonché gli organi competenti a riceverle. Sono altresì individuati i soggetti abilitati all'insegnamento e alla didattica di corsi di durata almeno annuale per la preparazione e la verifica della sussistenza del requisito della reale integrazione del richiedente».

Art. 5.
(Concessione della cittadinanza).

      1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, le parole: «, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente» sono sostituite dalle seguenti «e che risiede nel territorio della Repubblica legalmente».
      2. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituita dalla seguente:

          «f) allo straniero che risiede legalmente da almeno sette anni nel territorio della Repubblica, se dimostra di essere in possesso di un reddito sufficiente al proprio sostentamento, in misura non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, nell'ultimo quinquennio e previa verifica della sua reale integrazione linguistica, culturale e sociale effettuata ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis. Se lo straniero

 

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è minore di età la domanda è presentata dal genitore; in tale caso il requisito del reddito è riferibile sia al genitore sia all'interessato».

Art. 6.
(Divieto di doppia cittadinanza).

      1. L'articolo 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

      «Art. 11 - 1. Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera perde quella italiana.
      2. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo non si applica ai figli di padre o di madre cittadini né ai cittadini ai quali la cittadinanza è stata riconosciuta ai sensi dell'articolo 17-bis.
      3. Nei casi di cui al comma 2 il cittadino può rinunciare alla cittadinanza italiana qualora risieda o stabilisca la propria residenza all'estero».

Art. 7.
(Disposizioni transitorie).

      1. Salvo che non sia espressamente previsto diversamente da altre norme di legge, lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge non si modifica se non per fatti posteriori alla medesima data di entrata in vigore.
      2. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo non si applica nei casi previsti dall'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dalla presente legge.

Art. 8.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento

 

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iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, utilizzando per l'anno 2007 l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio degli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente legge, informando tempestivamente il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.